
Lo dichiara il Presidente della Commissione bilancio Fabiano Amati, firmatario – assieme ai consiglieri Michele Mazzarano, Donato Pentassuglia e Giuseppe Longo – della proposta di legge sul recepimento del “Regolamento edilizio tipo”.
«Si apre ora una lunga fase di adeguamento, scandita da passaggi in grado di contenere quasi tutte le opinioni e necessità, e resi espliciti con un lavoro improntato alla collaborazione che ha coinvolto il governo, la maggioranza e l’opposizione.
Assieme ai colleghi che sin da febbraio hanno sostenuto con me questa necessità attraverso la presentazione della proposta di legge, ringrazio gli altri colleghi – a cominciare da Enzo Colonna, Nino Marmo, Francesco Ventola e Filippo Caracciolo – che hanno lavorato per migliorare il testo e superare smagliature e sfasature che nelle ultime settimane si erano materializzate. Tutto ciò non sarebbe ovviamente accaduto senza la disponibilità e la collaborazione dell’assessore Curcuruto e dell’intero Consiglio regionale. C’è da rilevare, con soddisfazione, la solita ed efficace opera di consulenza assicurata dall’associazione dei comuni, dagli ordini professionali e dai tecnici comunali».
PUBBLICHIAMO IL TESTO DEFINITIVO LICENZIATO DAL CONSIGLIO, COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI
“Regolamento edilizio tipo”
Art. 1
Finalità
1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con Delibera della Giunta regionale, contenuti nell’intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
2. Il regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali.
Art. 2
Adeguamento Comunale
1. I Comuni, con delibera del Consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centocinquanta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Trascorso il termine perentorio previsto dal comma precedente, provvede il responsabile della struttura tecnica competente dei comuni interessati entro e non oltre trenta giorni.
3. Trascorso infruttuosamente anche il termine di cui al comma 2, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo.
4. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.
5. I comuni possono procedere altresì all’adeguamento delle norme tecniche d’attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del Consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema Informativo Territoriale regionale (SIT).
Art. 3
Norma transitoria
1. Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste.
2. Non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma precedente, la documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi anche nella sua forma semplificata o simultanea.